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Omaggi natalizi: deducibilità e obbligo di tracciabilità dei pagamenti

  • Immagine del redattore: Marco Bellomo
    Marco Bellomo
  • 4 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 5 feb



Negli ultimi anni la disciplina fiscale relativa alle spese di rappresentanza ha subito modifiche rilevanti, con particolare attenzione all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione indispensabile per la deducibilità dei costi. L’obiettivo del legislatore è chiaro: garantire una maggiore trasparenza nei flussi finanziari e prevenire l’utilizzo improprio del contante.


Obbligo di tracciabilità: cosa prevede la normativa

L’articolo 108, comma 2, del TUIR stabilisce che le spese di rappresentanza – e tra queste rientrano anche gli omaggi – sono deducibili solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili. Rientrano tra i mezzi ammessi:

  • bonifici bancari e postali

  • carte di credito, debito o prepagate

  • sistemi elettronici come Apple Pay, Google Pay, Satispay e PayPal

  • assegni bancari e circolari


Di conseguenza, un omaggio acquistato in contanti non può essere dedotto, indipendentemente dalla natura del bene o dal suo importo. La regola vale anche per le spese sostenute all’estero: il legislatore non ha previsto alcuna deroga geografica al principio di tracciabilità.


Deducibilità degli omaggi: limiti e condizioni

L’aspetto sostanziale della disciplina degli omaggi non ha subito modifiche. Gli omaggi ai clienti sono deducibili a due condizioni:

  1. il costo unitario del bene destinato a un singolo soggetto non deve superare i 50 euro

  2. devono essere classificati come spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR


È importante ricordare che il valore da confrontare con la soglia è quello complessivo dell’omaggio. Nel caso di cesti o confezioni composte da più articoli, ciò che rileva è il costo totale del pacchetto e non il valore dei singoli prodotti. Esempio: una cesta contenente tre articoli da 30 euro ciascuno ha un valore unitario pari a 90 euro e supera quindi il limite di deducibilità piena.


Omaggi “autoprodotti”: come determinarne il valore

Quando l’omaggio è costituito da beni prodotti internamente dall’impresa, il valore da considerare ai fini della qualificazione come spesa di rappresentanza è quello di mercato, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.


La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2014 chiarisce però un passaggio fondamentale:


Se il valore di mercato supera i 50 euro, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva il costo di produzione effettivamente sostenuto.


Esempi utili:

  • Valore di mercato 90 euro / costo di produzione 35 euro → concorre al plafond per 35 euro.

  • Valore di mercato 35 euro / costo di produzione 15 euro → deducibile integralmente per 15 euro.


Cene natalizie e iniziative ricreative per i dipendenti

Un discorso a parte riguarda le spese sostenute dall’impresa per eventi natalizi dedicati ai dipendenti, come pranzi o cene aziendali.


L’art. 100, comma 1, del TUIR prevede che tali costi, se sostenuti volontariamente dall’azienda e destinati alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, siano deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente risultanti dal reddito d’impresa.


La norma si applica anche quando l’iniziativa si svolge presso strutture esterne, come ristoranti o locali convenzionati.


Va tuttavia ricordato che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR, le spese di somministrazione di alimenti e bevande restano deducibili nella misura del 75%, regola che si applica anche agli eventi natalizi.


Il nostro studio rimane a disposizione per l’analisi di singoli casi e l’adozione delle soluzioni più opportune. Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

 
 
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