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ONLUS e RUNTS: iscrizione entro il 31 marzo 2026

  • Immagine del redattore: Marco Bellomo
    Marco Bellomo
  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

ORIGAMI DI CARTA DI TANTE PERSONE CHE SI TENGONO PER MANO SU SFONDO ARANCIONE

La fase transitoria prevista dalla riforma del Terzo Settore giunge alla sua conclusione definitiva. Con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), soffermandosi in particolare sulle ONLUS che non hanno ancora perfezionato il passaggio al nuovo registro.


Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al 31 marzo 2026. Oltre tale data, il quadro cambia radicalmente, con conseguenze rilevanti sotto il profilo fiscale e patrimoniale.


Adempimenti delle ONLUS e continuità del regime

Gli enti ancora iscritti all’Anagrafe delle ONLUS che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) devono presentare entro il 31 marzo 2026 apposita istanza all’ufficio RUNTS territorialmente competente, indicando la sezione prescelta (ODV, APS, reti associative o altre tipologie di ETS) e allegando:

  • atto costitutivo e statuto aggiornati e conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

  • gli ultimi due bilanci approvati.


Il rispetto del termine non ha un valore meramente formale. La tempestiva presentazione dell’istanza consente infatti di garantire la continuità giuridica e fiscale tra il precedente regime ONLUS e il nuovo regime ETS.


In particolare:

  • la qualifica di ETS produce effetti retroattivi dall’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare);

  • viene assicurata la continuità nel godimento delle agevolazioni fiscali;

  • non si realizza l’ipotesi di scioglimento con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’istanza va comunque presentata entro il 31 marzo 2026. In tal caso, le agevolazioni ONLUS restano applicabili fino alla chiusura dell’esercizio in corso; il nuovo regime ETS decorrerà dall’inizio dell’esercizio successivo, in caso di accoglimento della domanda.


La corretta gestione della tempistica assume quindi rilievo strategico, soprattutto per gli enti che svolgono attività strutturate e continuative.


Conseguenze della Mancata iscrizione

La mancata presentazione dell’istanza entro il termine, oppure il mancato accoglimento della stessa, comporta la cessazione del regime agevolato e l’attivazione delle clausole di devoluzione patrimoniale, aprendo due possibili scenari:


1. Scioglimento dell’ente

In caso di scioglimento, l’ente ex ONLUS è tenuto a devolvere l’intero patrimonio ad altri enti con finalità analoghe, iscritti al RUNTS. La procedura richiede il parere preventivo e vincolante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Il fondamento normativo è rinvenibile nell’art. 10, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 460/1997. La ratio è chiara: impedire che il patrimonio accumulato anche grazie a un regime fiscale di favore possa essere distribuito o destinato a finalità diverse da quelle di utilità sociale.


2. Prosecuzione dell’attività senza qualifica ETS

Qualora l’ente decida di proseguire l’attività senza iscriversi al RUNTS, operando ad esempio come associazione non riconosciuta o ente commerciale, l’obbligo di devoluzione riguarda esclusivamente l’incremento patrimoniale realizzato durante i periodi in cui l’ente ha beneficiato della qualifica ONLUS.


In questa ipotesi diventa essenziale una rigorosa ricostruzione contabile, al fine di distinguere tra patrimonio “vincolato” (oggetto di devoluzione) e patrimonio liberamente disponibile. L’assenza di una contabilità analitica e documentata può generare criticità anche rilevanti in sede di controllo.


Effetti ai fini IVA

Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’imposta sul valore aggiunto.

La retroattività degli effetti dell’iscrizione al RUNTS consente agli enti che presentano tempestivamente l’istanza di applicare, sin dal 1° gennaio 2026, il regime di esenzione IVA previsto per specifiche prestazioni tipiche, anche nelle more dell’accoglimento della domanda.


Si tratta, in particolare, delle operazioni disciplinate dall’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/1972, tra cui:

  • trasporto di malati e feriti;

  • prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;

  • prestazioni di ricovero e cura rese da strutture sanitarie;

  • attività educative e didattiche;

  • prestazioni socio-sanitarie e assistenziali.


Naturalmente, l’applicazione dell’esenzione resta subordinata al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle singole disposizioni.


Considerazioni conclusive

Il 31 marzo 2026 rappresenta un passaggio decisivo per le ONLUS ancora in fase di transizione. La scelta tra iscrizione al RUNTS, scioglimento o prosecuzione come ente ordinario non è soltanto formale, ma comporta rilevanti conseguenze fiscali, patrimoniali e organizzative.


Una valutazione preventiva, supportata da un’analisi tecnica e contabile approfondita è indispensabile per evitare effetti pregiudizievoli e per pianificare correttamente il futuro dell’ente.


Il nostro studio rimane a disposizione per l’analisi di singoli casi e l’adozione delle soluzioni più opportune. Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

 
 
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