Omessa o Irregolare Fattura: cosa è cambiato dal 1° aprile 2025 con il nuovo TD29
- Marco Bellomo
- 30 apr
- Tempo di lettura: 2 min

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore un'importante novità nella gestione delle fatture elettroniche omesse o irregolari: il nuovo codice documento TD29, introdotto con le Specifiche Tecniche 1.9 pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.
Vediamo in dettaglio cosa cambia.
1. Cos'è il TD29 e a cosa serve
Il TD29 sostituisce il precedente codice TD20 utilizzato per le cosiddette "autofatture denuncia". Con il TD29, il cessionario o committente che rileva la mancata emissione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, dovrà inviare una comunicazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) compilando un file XML con il nuovo codice TD29.
Attenzione: il TD29 rappresenta una mera comunicazione all'Agenzia delle Entrate e non è considerato un documento rilevante ai fini IVA. Di conseguenza:
non consente la detrazione dell'IVA,
non obbliga al versamento dell'imposta da parte del cliente.
Questa novità si allinea alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 87/2024 e supera il vecchio obbligo di emettere autofattura con TD20 e pagare l'IVA in caso di omissioni.
2. Quando si utilizza il TD29
Dal 1° aprile 2025, il TD29 deve essere trasmesso:
entro 90 giorni dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere la fattura,
oppure entro 90 giorni dalla data di ricezione di una fattura formalmente errata.
Questa nuova scadenza unica (90 giorni) sostituisce le tempistiche precedenti, che variavano in base alla tipologia di irregolarità.
3. Regolarizzazione e sanzioni
In caso di omessa o irregolare fatturazione:
il cliente/committente, trasmettendo il TD29, evita la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8 del DLgs. 471/1997;
se non si provvede a regolarizzare, è prevista una sanzione del 70% dell'IVA non regolarizzata, con un minimo di 250 euro (in precedenza la sanzione era del 100%).
4. Cosa non è più richiesto al cliente
Una delle principali innovazioni riguarda la limitazione dell'obbligo di controllo da parte del cliente:
Non è più necessario sindacare le valutazioni giuridiche operate dal fornitore relative, ad esempio, a non imponibilità, esenzioni o esclusioni IVA;
Il controllo richiesto al cliente riguarda esclusivamente la correttezza formale della fattura (es. dati anagrafici, ammontare, aliquota e imponibile IVA).
Questo principio si basa su quanto sancito dalla Cassazione (sentenza n. 37255/2022) e accolto dalla normativa: il cliente non deve effettuare controlli di merito sull'operazione sottostante, ma limitarsi alla verifica degli elementi obbligatori previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972.