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Comunicazione della PEC personale degli amministratori: nuovo obbligo dal 2025

  • Immagine del redattore: Marco Bellomo
    Marco Bellomo
  • 12 giu
  • Tempo di lettura: 2 min
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Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, (vedi l'articolo dedicato per conoscere tutte le principali novità) si introduce un importante adempimento che coinvolge direttamente gli amministratori di società: a partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società avranno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, distinto da quello della società.

Si tratta di una misura volta a rafforzare la trasparenza, la tracciabilità e l’efficienza delle comunicazioni tra imprese, Pubblica Amministrazione e soggetti terzi, nonché a semplificare la gestione dei rapporti istituzionali.


1. Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, a prescindere dalla forma giuridica dell’ente. Nello specifico:

  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.r.l.s.);

  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.);

  • Consorzi e società consortili;

  • Reti di imprese con personalità giuridica che esercitano attività commerciale.

L’indirizzo PEC deve essere personale e univocamente riconducibile all’amministratore. Non può coincidere con quello dell’ente amministrato. Tuttavia, è consentito l’utilizzo dello stesso indirizzo PEC da parte dell’amministratore per più società, qualora ricopra il medesimo ruolo in più realtà.


2. Termini per l’adempimento

  • Società già iscritte al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025:

    È previsto un termine transitorio fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC personale dell’amministratore.

  • Nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2025 in poi:

    L’indirizzo PEC dell’amministratore dovrà essere comunicato contestualmente alla domanda di iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese.


3. Modalità di comunicazione

La comunicazione della PEC personale dell’amministratore deve avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal portale del Registro delle Imprese – ad esempio tramite ComUnica o DIRE.


4. Sanzioni previste

In caso di mancata comunicazione, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 2630 del Codice Civile, che vanno da € 103 a € 1.032 per ciascun amministratore inadempiente.

Inoltre, in caso di iscrizione o rinnovo di cariche, la domanda potrà essere sospesa fino a regolarizzazione. Decorso il termine di 30 giorni senza adempimento, la richiesta sarà rigettata, con potenziali impatti sulla validità e continuità della nomina.


5. Finalità della norma

Questa disposizione normativa si inserisce in una più ampia strategia di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. L’introduzione della PEC personale per gli amministratori:

  • Migliora l’efficienza delle comunicazioni ufficiali;

  • Favorisce la trasparenza nella gestione delle imprese;

  • Riduce le difficoltà nel reperimento di riferimenti digitali individuali in caso di necessità.


Conclusioni e raccomandazioni

Invitiamo tutte le società a verificare tempestivamente la situazione dei propri amministratori e ad attivarsi per la raccolta e la comunicazione degli indirizzi PEC personali, così da evitare disguidi e sanzioni.

Lo studio resta a disposizione per assistervi nella verifica e nell’invio telematico delle comunicazioni al Registro delle Imprese, assicurando piena conformità alla normativa.

Per qualsiasi ulteriore informazione o supporto operativo, non esitate a contattarci.


 
 
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