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Redditi da non indicare nel Modello 730/2025: guida completa

  • Immagine del redattore: Marco Bellomo
    Marco Bellomo
  • 15 lug
  • Tempo di lettura: 2 min
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Nel panorama fiscale italiano, non tutti i redditi percepiti dai contribuenti nel corso dell'anno devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi. Alcune tipologie di reddito risultano esenti da tassazione, mentre altre sono soggette a tassazione separata e, pertanto, escluse dall’ordinario meccanismo di dichiarazione tramite il Modello 730/2025. È essenziale conoscere tali fattispecie, per evitare errori nella compilazione e ottimizzare la propria posizione fiscale. Di seguito una panoramica chiara e aggiornata.


Redditi esenti da dichiarazione

I redditi esenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile, motivo per cui non devono essere indicati nel Modello 730. Tra questi si evidenziano:


Pensioni e indennità esenti:

  • Pensioni di invalidità civile e pensioni corrisposte ai familiari di cittadini deceduti;

  • Indennità di accompagnamento;

  • Rendite INAIL percepite a seguito di infortuni sul lavoro;

  • Pensioni sociali;

  • Indennità di mobilità;

  • Assegno di maternità concesso alle donne non lavoratrici;

  • Maggiorazioni sociali (L. 544/1988);

  • Pensioni tabellari connesse a menomazioni fisiche subite durante il servizio di leva o presso corpi militari.


Altre tipologie di redditi esenti:

  • Compensi percepiti nell’ambito di società sportive dilettantistiche fino al limite annuo di €15.000 (franchigia estesa anche ai lavoratori sportivi professionisti under 23);

  • Dividendi da partecipazioni non qualificate (già assoggettati a ritenuta alla fonte);

  • Interessi bancari e postali, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

  • Assegni di invalidità percepiti da ciechi civili e sordi;

  • Assegni di mantenimento percepiti per il sostentamento dei figli (differenziandoli da quelli percepiti per il coniuge, da dichiarare al rigo C6 del 730/2025).


Borse di studio non imponibili:

  • Erogate nell’ambito del programma Erasmus+ (Socrates/Erasmus), entro il limite annuo di €7.746,85;

  • Concesse da Regioni (L. 390/1991) e Università (L. 398/1989);

  • Destinate a specializzazioni mediche (D.Lgs. 257/1991);

  • Riconosciute alle vittime di atti terroristici e ai loro familiari (L. 407/1998).


Redditi soggetti a tassazione separata

Alcuni redditi, di natura straordinaria e non continuativa, non confluiscono nella tassazione ordinaria, ma vengono assoggettati a un regime di tassazione separata. Tale impostazione risponde all’esigenza di evitare un’eccessiva progressività impositiva, considerato che tali somme si riferiscono a periodi pluriennali.

Dal 2025, il Modello 730 prevede il quadro M, all’interno del quale indicare specifiche categorie di redditi soggetti a tassazione separata. Tuttavia, rimangono esclusi da dichiarazione:


  • Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) percepito dal lavoratore, che pur risultando nella Certificazione Unica, non deve essere indicato né nel Modello 730 né nel Modello Redditi, essendo tassato autonomamente.


Fa eccezione il TFR maturato da lavoratori domestici (quali colf e badanti), in quanto, in assenza di un sostituto d'imposta, è richiesta l’indicazione nel rigo RM91 del Modello Redditi.


Il nostro studio rimane a disposizione per l’analisi di singoli casi e l’adozione delle soluzioni più opportune. Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

 
 
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