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Registrazione delle fatture passive entro aprile: condizione essenziale per detrarre l’IVA?

  • Immagine del redattore: Marco Bellomo
    Marco Bellomo
  • 7 lug
  • Tempo di lettura: 3 min
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Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n.115/2025, riaccende il dibattito sulla rilevanza del termine di registrazione delle fatture di acquisto ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. La questione è di grande interesse non solo per gli operatori economici, ma anche per i professionisti che si occupano di consulenza fiscale e tenuta contabile.


Il caso: registrazione tardiva delle fatture di acquisto

Il contribuente che ha presentato interpello aveva ricevuto alcune fatture di acquisto nel corso del 2023, per le quali l’IVA era divenuta esigibile nello stesso anno. Tuttavia, non aveva provveduto alla registrazione delle stesse entro il termine del 30 aprile 2024, cioè la scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2023. Né aveva esercitato, entro tale termine, il diritto alla detrazione dell’imposta.

L’istante chiedeva se fosse comunque possibile procedere a una registrazione successiva delle fatture – ma comunque antecedente all’invio di una dichiarazione integrativa per il 2023 – al fine di recuperare l’IVA non detratta. L’interpello chiedeva inoltre chiarimenti sull’eventuale sanzionabilità del comportamento.


La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha risposto negativamente: secondo l’Amministrazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto alla detrazione entro il termine previsto comporta la sua definitiva decadenza. In particolare, viene esclusa la possibilità di sanare la situazione tramite una dichiarazione integrativa, poiché l’omissione non configurerebbe un errore rilevante o essenziale, ma un comportamento consapevole, poi rivalutato dal contribuente.

Quanto al profilo sanzionatorio, l’Agenzia ritiene applicabile la sanzione di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, anche in assenza dell’effettivo esercizio della detrazione. Si tratta di una violazione meramente formale, per la quale può trovare applicazione la sanzione in misura fissa.


Registrazione tempestiva: un vincolo sostanziale?

La risposta dell’Agenzia sembrerebbe quindi attribuire valore sostanziale alla registrazione entro i termini ordinari, condizionando l’esercizio del diritto alla detrazione al rispetto formale del termine di aprile dell’anno successivo. Una conclusione che, tuttavia, non appare in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale ed europea.

La Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza nella causa C-332/15, ha affermato che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non può essere subordinato a requisiti formali (come la tempestiva registrazione), salvo i casi di frode o abuso. La Corte di Cassazione italiana ha ribadito un principio analogo con la sentenza n. 143/2022.

Anche l’Agenzia stessa, in passato, aveva riconosciuto (circ. n. 328/1997) che il diritto alla detrazione nasce con l’esigibilità dell’imposta e il possesso di una fattura regolarmente emessa, senza subordinare tale diritto a una tempistica stringente di registrazione.


Un cambio di rotta non dichiarato?

Sebbene non esplicitato, l’interpello n. 115/2025 sembra segnare un’inversione di tendenza rispetto all’interpretazione più elastica e sostanzialistica precedentemente adottata. In tal senso, i contribuenti farebbero bene a rivedere le proprie procedure contabili, assicurando la registrazione tempestiva delle fatture passive e dei documenti doganali entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA annuale.


Sanzioni e criticità residue

Rimane peraltro una criticità sul fronte sanzionatorio: la risposta dell’Agenzia lascia intendere che la sanzione di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 sia applicabile anche in misura proporzionale nel caso in cui la registrazione tardiva della fattura comporti l’utilizzo dell’IVA a credito in compensazione o a rimborso. Si tratta di un’interpretazione particolarmente penalizzante per il contribuente, sanzionato pur non avendo arrecato un danno erariale effettivo.


Conclusioni operative

In attesa di un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione o, auspicabilmente, di un intervento giurisprudenziale chiarificatore, si consiglia ai contribuenti e agli operatori professionali di:

  • assicurarsi che tutte le fatture passive siano registrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di ricezione;

  • adottare sistemi di controllo interno che garantiscano la tempestiva rilevazione e registrazione dei documenti di acquisto;

  • valutare caso per caso l’opportunità di ricorrere a una dichiarazione integrativa, solo laddove vi siano i presupposti di un errore materiale o essenziale.


Il nostro studio rimane a disposizione per l’analisi di singoli casi e l’adozione delle soluzioni più opportune. Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

 
 
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