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Investimenti 4.0 a Confronto - PT.2

  • Immagine del redattore: Marco Bellomo
    Marco Bellomo
  • 23 mag
  • Tempo di lettura: 8 min

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Nell'articolo della scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare delle agevolazioni relative agli investimenti 4.0, dedicando particolare attenzione ai contributi a fondo perduto. Oggi invece andremo ad analizzare in modo minuzioso un'altro importante incentivo promosso dal Mimit riguardante sempre l'industria 4.0 ma incentrato questa volta sullo strumento del credito d'imposta.

Cos’è il credito d’imposta 4.0

Il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 è un incentivo fiscale introdotto con il Piano Industria 4.0 per sostenere le aziende che acquistano tecnologie avanzate. Alle imprese viene riconosciuto un credito d’imposta (ossia una riduzione di IRES/IRPEF) pari a una percentuale delle spese sostenute per beni strumentali 4.0 – ad esempio robot industriali, macchinari a controllo numerico (CNC), stampanti 3D di produzione, sistemi cyber-fisici e sensoristica. In sostanza, una parte del costo di questi beni torna all’impresa sotto forma di minore imposta da versare, favorendo l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi.


Destinatari: chi può accedervi

Il beneficio è rivolto a tutte le imprese residenti in Italia (e alle stabili organizzazioni italiane di imprese estere), senza limiti di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Possono quindi usufruirne società di capitali e di persone, cooperative, ditte individuali, PMI, start‑up, imprese artigiane, ecc. Eccezioni: non hanno diritto le imprese in fallimento, in liquidazione, in concordato preventivo (senza continuità), o soggette a misure interdittive. Inoltre, occorre essere in regolarità contributiva: la compensazione del credito è permessa solo se l’azienda ha un DURC regolare (nessun debito scaduto verso INPS/INAIL) e rispetta le norme di sicurezza sul lavoro. Notoriamente, professionisti, forfettari, imprese agricole o marittime possono beneficiare di un credito d’imposta solo per beni tradizionali, non per i beni 4.0. In sintesi, i beni 4.0 sono agevolabili solo per le imprese ordinarie, mentre altri soggetti hanno un credito dedicato per attrezzature non tecnologiche.


Vantaggi fiscali e cumulabilità

Il principale vantaggio del credito 4.0 è fiscale: consente di recuperare immediatamente una parte significativa dell’investimento sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Ad esempio, con un’aliquota del 20% si recuperano 20 centesimi di euro di credito per ogni euro speso in beni 4.0, riducendo così l’imposta o i contributi da versare. Questo migliora i flussi di cassa e incentiva gli acquisti di beni innovativi. Studi ministeriali indicano inoltre che l’agevolazione ha avuto impatti positivi su fatturato e occupazione delle imprese che ne hanno usufruito.

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile, per cui l’importo recuperato non viene tassato. Può essere utilizzato in compensazione (modello F24) per IRES, IRPEF e contributi. In generale è cumulabile con altri incentivi (nazionali, regionali o de minimis) che riguardano gli stessi investimenti. Ciò significa che, fatte salve eventuali restrizioni di particolari bandi, si possono affiancare contributi pubblici o bonus specifici agli stessi costi ammessi, a condizione di non superare il costo effettivo sostenuto. Ad esempio, si possono combinare bonus statali con incentivi a fondo perduto regionali, nei limiti di legge.


Novità della Legge di Bilancio 2025

Le novità principali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024) sono:

  • Abrogazione beni immateriali 4.0: dal 2025 decade l’agevolazione per software e servizi digitali inclusi nell’Allegato B della legge (p. es. programmi di automazione, piattaforme ERP). Solo gli investimenti in tali beni prenotati entro il 31/12/2024 (ordine accettato e acconto versato) e effettuati entro il 30/6/2025 restano agevolabili al 15%. Tutti i nuovi ordini dal 2025 in poi non danno diritto al credito per software 4.0.

  • Tetto di spesa complessivo: per i beni materiali 4.0 del 2025 (ultimati entro 30/6/2026) viene introdotto un plafond di 2,2 miliardi di euro. Significa che il credito spetta fino a esaurimento di questa dotazione. Gli investimenti già “prenotati” entro il 31/12/2024 sono esclusi dal limite (ossia conservano l’agevolazione anche dopo l’esaurimento del plafond). Tutti gli altri investimenti 4.0 sono soggetti a questo limite annuale.

  • Prenotazione (ordine+acconto): per ottenere il credito 2025, è necessario che entro il 31/12/2025 l’ordine sia confermato dal venditore e sia stato versato almeno il 20% del costo (acconto). L’investimento si considera effettuato quando il bene è consegnato e messo in funzione (termine di “interconnessione”). In pratica, ordinando e pagando il 20% entro fine 2025 si “prenota” il credito per l’investimento.

  • Adempimenti di comunicazione (D.L. 39/2024): resta in vigore l’obbligo di comunicare gli investimenti 4.0 al Ministero (art.6 DL 39/2024). Dal 29 aprile 2024 il MiMiT ha pubblicato il modello ufficiale (DM 24/4/2024) da utilizzare. Le imprese devono inviare al MiMiT (tramite portale GSE) prima dell’uso del credito una comunicazione preventiva con gli importi programmati, e a fine lavori la comunicazione di completamento con i dati effettivi e il credito maturato. Questa procedura serve a monitorare la spesa pubblica sui crediti 4.0 e riguarda gli investimenti dal 30/3/2024 in poi. Da maggio 2024 le comunicazioni vanno inviate esclusivamente via portale GSE (non più via PEC).


Beni agevolabili e requisiti

Le spese ammesse al credito 4.0 sono suddivise in quattro categorie principali:

  • Beni materiali 4.0 (Allegato A): macchinari, impianti e attrezzature industriali nuovi dotati di tecnologia avanzata. Ad esempio, robot collaborativi, macchine utensili CNC, stampanti 3D per produzione, sensori intelligenti, PLC interconnessi. Devono essere strumentali all’attività d’impresa, destinati a unità produttive italiane e possedere le caratteristiche tecniche 4.0 previste per legge (tra cui l’interconnessione ai sistemi aziendali). Per questi beni la perizia tecnica deve certificare i requisiti richiesti. (Beni di costo unitario ≤300.000€: autocertificazione del legale; oltre tale soglia: perizia asseverata.)

  • Beni immateriali 4.0 (Allegato B): software specifici e servizi digitali (sistemi ERP avanzati, piattaforme di produzione, soluzioni IoT su cloud) funzionali ai processi produttivi. Anche questi devono essere nuovi e connessi ai beni materiali. (Nota: dal 2025 questa categoria non è più agevolata.)

  • Altri beni materiali tradizionali: macchinari e attrezzature ordinarie non 4.0 (ad es. veicoli aziendali, attrezzi standard). Per questi beni era riconosciuto un credito ridotto (fino al 10% su 2 milioni di spesa) e rimangono in vigore le relative quote minori se ancora attive.

  • Altri beni immateriali tradizionali: costi per licenze software generiche e programmi non 4.0. Anche a questi è associato un piccolo credito (6-10% su 1 milione di spesa).


In sintesi, il fulcro dell’agevolazione è rappresentato dai beni strumentali 4.0: l’investimento deve essere nuovo, interconnesso e destinato al territorio nazionale. Inoltre, tutti i beni agevolati devono essere strumentali all’impresa.


Misura del credito e utilizzo in F24

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 nel 2025 le aliquote sono:

  • 20% sulla parte di spesa fino a 2,5 milioni di euro;

  • 10% sulla parte di spesa compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;

  • 5% sulla parte di spesa compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

Il credito così ottenuto si utilizza in compensazione, indicando nei modelli F24 i codici tributo specifici. Con la risoluzione n.25/E del 15/5/2024 l’Agenzia delle Entrate ha riattivato i codici dedicati: ad es. 6936 per i beni materiali 4.0 (e 6937 per i beni immateriali 4.0, se spettanti). Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di completamento dell’investimento (quello in cui il bene è stato interconnesso). Il credito viene ripartito in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo alla messa in funzione del bene. Se non si esaurisce entro tre anni, le quote residue restano utilizzabili negli anni successivi (fino a esaurimento), purché correttamente esposte nelle dichiarazioni.


Documenti richiesti e portale GSE

Per accedere all’agevolazione è necessario conservare:

  • Documentazione contabile: fatture, contratti d’acquisto e bonifici attestanti gli esborsi (in particolare il bonifico bancario parlante per l’acconto 20% e il saldo). Questi documenti devono dimostrare il pagamento effettivo del bene.

  • Perizia tecnica o attestato di conformità: documento rilasciato da ingegnere/perito o ente abilitato, che certifica le caratteristiche 4.0 dei beni (inclusa l’interconnessione). Per beni di costo unitario fino a 300.000€ può sostituirsi con un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante.


Dal punto di vista operativo, il D.L. 39/2024 ha previsto che tutte le comunicazioni (preventiva e consuntiva) vadano trasmesse esclusivamente via Internet tramite il portale del GSE. In pratica, dal 18 maggio 2024 le imprese accedono all’«Area Clienti» del portale GSE (servizio “Transizione 4.0 – Questionari”) con SPID/CNS/CIE, compilano i moduli online e li firmano elettronicamente. L’invio via posta elettronica (PEC) dei moduli è stato sospeso. Ogni comunicazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (firma qualificata) e inviata in formato PDF/A conforme alle istruzioni. Sul portale GSE sono disponibili le istruzioni operative e la guida alla compilazione (vai alla Piattaforma GSE).

Ricordiamo infine che un DURC in regola è condizione indispensabile per utilizzare il credito: in sede di controllo fiscale l’Agenzia verificherà la regolarità contributiva dell’impresa. In caso di irregolarità contributiva il credito potrebbe decadere.


Passaggi e scadenze per il 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

 

Processo di prenotazione


  1. Comunicazione preventiva (ex ante)

    le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.

  2. Conferma dell'acconto

    entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.

  3. Comunicazione di completamento (ex post)

    al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

     

    In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.


Chi ha già comunicato

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

  1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;

  2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

  3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.


Monitoraggio e fruizione

Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.

  

Investimenti esclusi dalla prenotazione

Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;

  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024. 

 

Si ricorda che:

  • dal 18 maggio 2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.

  • sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.

  • il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript.



Rispettando tutte le condizioni appena descritte l’impresa potrà sfruttare pienamente il credito 4.0. È quindi importante pianificare fin dall’inizio l’acquisto dei beni, il versamento degli acconti e la predisposizione dei moduli GSE, in modo da adempiere tempestivamente a tutte le formalità.





 
 
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